ON Nuove Imprese a Tasso Zero: il fondo perduto è finito, il tasso zero no
Dal 1° luglio 2026 Invitalia concede solo il finanziamento. Cosa resta davvero, e le dieci domande che la gente fa — con la frase della fonte accanto
Risposta rapida
Dal 1° luglio 2026 ON concede soltanto il finanziamento a tasso zero: il contributo a fondo perduto è esaurito, e lo dice un avviso di Invitalia del 30 giugno. La misura resta attiva in tutta Italia e le domande si esaminano in ordine cronologico di arrivo. Quello che resta non è poco — fino al 90% della spesa, a interessi zero, da restituire in un massimo di dieci anni, con la prima rata che può cadere più di un anno dopo l'arrivo dei soldi — ma è un prestito, non un regalo. Chi cerca «fondo perduto per aprire un'attività» e arriva qui deve saperlo prima di costruirci sopra un business plan.
Che cosa è cambiato il 1° luglio 2026
Sulla pagina di Invitalia, in cima, c'è un avviso datato 30 giugno 2026. Dice una cosa sola e la dice in due righe:
«Si comunica l'esaurimento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto di "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero". Per le domande presentate dal 1° luglio 2026 le agevolazioni verranno quindi concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.»
La notizia pubblicata lo stesso giorno aggiunge il resto, ed è la parte che evita l'equivoco opposto:
«La misura resta attiva in tutta Italia e rimane invariata la modalità di presentazione della domanda attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le richieste vengono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo.»
Quindi: la misura è aperta, il fondo perduto no. Sono due affermazioni diverse e vanno tenute separate, perché confonderle porta a due errori opposti — rinunciare a una misura che c'è, o contare su soldi che non ci sono più.
Non è un cambio di regole: è la regola che funziona
Vale la pena notare da dove viene. Non è una modifica normativa dell'ultimo momento: era già scritto nelle FAQ ufficiali di Invitalia, alla voce «Agevolazioni e spese ammissibili», da prima che accadesse:
«il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.»
Era un interruttore previsto, e il 30 giugno è scattato.
«Ma ho letto che l'hanno rifinanziata»
È vero, ed è il motivo per cui questa parte va letta con le date in mano. Il decreto ministeriale 16 giugno 2026 ha disposto il rifinanziamento della misura «mediante assegnazione di 59 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile»: lo scrive il MIMIT sulla pagina della misura, e la notizia ha ricominciato a girare quando il decreto è comparso sul sito a ottobre.
Il punto è la cronologia: il decreto è del 16 giugno, l'avviso di Invitalia sull'esaurimento del fondo perduto è del 30 giugno — due settimane dopo — ed è ancora in cima alla pagina della misura oggi. La pagina del MIMIT, dal canto suo, descrive le agevolazioni nella loro forma generale e si chiude con la stessa clausola: in caso di esaurimento delle risorse.
Nessuna delle due fonti dice che il contributo a fondo perduto è tornato disponibile. Finché non lo dice Invitalia, che è il soggetto gestore e quello a cui si manda la domanda, la regola operativa è quella del 30 giugno. Se cambierà, cambierà lì: ed è la pagina che rileggiamo ogni notte.
E quanto si è perso, in concreto
Meno di quanto sembri, e questo è un conto che vale la pena fare perché nessuno lo fa. La Circolare 8 aprile 2021 n. 117378 — il testo operativo della misura — al punto 7.1 mette tre tetti, non uno:
«un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni e un contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90 (novanta) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20 (venti) per cento delle sole spese di cui al punto 6.1, lettere b), c) e d)»
e poco sotto, nello stesso punto:
«In ogni caso la parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.»
Tradotto: anche prima del 30 giugno, metà dell'aiuto era già un prestito per obbligo di norma, e la quota a fondo perduto non superava il 20% delle spese per macchinari, programmi informatici e brevetti (il 15% per le imprese più vecchie di 36 mesi, punto 7.5). Quello che è venuto meno è quella fetta. Il tetto del 90% sulle agevolazioni complessive e i dieci anni a interessi zero sono dove erano.
Chi può chiedere: due requisiti che fermano più domande di tutti gli altri
Serve una società. Una ditta individuale è fuori
La pagina «A chi si rivolge» è esplicita, e questa è la risposta a una delle domande più frequenti:
«micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi» · «team di persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa»
Chi ha aperto una ditta individuale — anche ieri, anche con tutti i requisiti di età — con ON non rientra. Le FAQ ufficiali lo dicono senza giri di parole: sono
«escluse le ditte individuali, le Società semplici, le Società di fatto» La scheda di sintesi dice solo «imprese costituite da non più di 60 mesi» e lì l'equivoco nasce facile: la sottopagina dei requisiti aggiunge le due parole che decidono.
C'è però un'altra strada, e non è un dettaglio: Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 ammettono l'impresa individuale (e anche il lavoro autonomo e la libera professione). Chi è fuori da ON per la forma giuridica può essere dentro là — con requisiti del tutto diversi, che trovi nell'approfondimento su Autoimpiego.
E se la società non c'è ancora, si può presentare domanda come persone fisiche: le FAQ dicono che la costituzione va dimostrata entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione.
«Oltre la metà» non è «la metà». Invitalia fa l'esempio da sé
«La compagine deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da persone di età compresa tra 18 e 35 anni oppure da donne di qualsiasi età.»
Due conti, non uno: la maggioranza va raggiunta sia sul numero dei soci sia sulle quote. E «oltre la metà» esclude il 50% esatto. Invitalia lo mette nero su bianco con un esempio che vale più di qualsiasi spiegazione:
«Ad esempio, una Società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non sarà ammessa al finanziamento, è richiesta una terza persona che possegga i requisiti di ammissibilità.»
Nelle FAQ «Requisiti richiesti» c'è una tabella con i casi, e il più istruttivo è questo: tre soci, un uomo 18-35 con il 20% delle quote, una donna con il 31%, un terzo socio con il 49% → requisito soddisfatto. Perché 2 soci su 3 hanno i requisiti, e 20 + 31 = 51% delle quote. Il socio con la quota più grossa può non avere i requisiti: conta la somma.
Nota la soglia esatta: 18-35 anni, non «under 36». E le donne contano a qualsiasi età — è l'altra metà del criterio, e viene dimenticata spesso.
«Posso rilevare un'attività che esiste già?»
È la domanda che i lettori fanno più di tutte, in tutte le forme: comprare una lavanderia avviata, rilevare metà delle quote di una gastronomia aperta da nove anni, prendere un'attività commerciale in gestione. Su un aggregatore la risposta data era «per rilevare un'attività non si possono utilizzare i fondi europei». La norma dice una cosa molto più precisa, e la trovi nelle FAQ «Requisiti richiesti»:
«Possono presentare domanda le micro e piccole imprese che non si trovano in uno stato di difficoltà e, limitatamente alle Società costituite da meno di 36 mesi, che: • non hanno ancora distribuito utili; • non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione; • non hanno acquisito un'altra impresa o non sono state costituite mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10%…»
Tre cose, quindi, che la risposta breve non diceva:
1. Il divieto non è assoluto: ha una soglia. Se l'attività rilevata pesa meno del 10% del fatturato, non blocca niente. 2. Vale solo per le società sotto i 36 mesi. Sopra i 36 mesi (e fino a 60) quella condizione non c'è: lì il programma finanziabile è proprio lo sviluppo di un'attività esistente. 3. Non è una scelta di Invitalia. Viene dall'articolo 22 del Regolamento GBER, che la circolare richiama al punto 7.1: è la definizione europea di impresa in fase di avviamento, e chi nasce comprando un'azienda già fatta non ci rientra.
E la risposta esplicita c'è: sì, ma i soldi per comprarla non vengono da qui
Nelle FAQ «Agevolazioni e spese ammissibili» la domanda è posta proprio così, e la risposta è un sì con una coda che vale più del sì:
«È possibile presentare un progetto di ampliamento/diversificazione della propria attività ovvero di nuovo impianto attraverso il rilevamento di un'attività esistente o di uno specifico ramo d'azienda (cessione)? Sì, è possibile per le imprese di cui al Capo III del Decreto e per le imprese di cui al Capo II nei casi previsti dal regolamento GBER […]. Tuttavia, si specifica che la misura ON – Nuove Imprese a tasso zero – non può agevolare beni usati né i costi sostenuti per la rilevazione di detti attivi, anche se sostenuti dopo la presentazione della domanda.»
Quindi, messo in fila: l'operazione è ammessa — sempre per le imprese fra 36 e 60 mesi, e per quelle sotto i 36 mesi dentro la soglia del 10% — ma il prezzo pagato per rilevare l'attività non è una spesa finanziabile, e nemmeno i beni usati che ci sono dentro. ON finanzia quello che fai dopo averla rilevata — macchinari nuovi, opere, software — non l'acquisto in sé.
C'è un'eccezione utile, su un caso vicino: se invece di comprare il ramo d'azienda lo affitti, il canone rientra fra le spese agevolabili, ma dentro il capitale circolante (quindi nel tetto del 20%) e alle condizioni dell'art. 6.6 lett. b) della circolare.
Resta un punto che le fonti non chiariscono, e lo scriviamo invece di indovinare: se la quota societaria acquistata da un socio uscente valga come «rilevare l'attività» ai fini del comma. È un caso da portare al Contact Center di Invitalia prima di presentare, non da decidere leggendo una guida.
Che cosa si può fare, e con quanti soldi — due misure dentro una
Questa è la parte dove la scheda di sintesi inganna, perché scrive «progetti fino a 3 milioni di euro» senza dire a chi. Le due sottopagine lo dicono:
| società costituende o fino a 36 mesi | società da 36 a 60 mesi | |
|---|---|---|
| tetto del progetto | 1,5 milioni di euro | 3 milioni di euro |
| che progetto | nuove iniziative o sviluppo di attività esistenti | ampliamento, diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale del processo produttivo |
| acquisto immobile | no | sì, solo settore turismo, max 40% |
| capitale circolante | sì, max 20% | no |
| fondo perduto (quando c'era) | max 20% di macchinari, ICT, brevetti | max 15% |
| base europea | art. 22 GBER | art. 17 GBER |
Chi parte da zero lavora quindi su 1,5 milioni, non su 3. E il tetto non riguarda solo gli investimenti: le FAQ precisano che «il limite di € 1.500.000 comprende le spese richieste rispetto agli investimenti e al capitale circolante».
I tetti dentro i tetti
Le spese ammissibili hanno ciascuna il suo limite, e sono quelli che fanno rifare i conti a metà del business plan:
- opere murarie e assimilate: massimo 30% dell'investimento ammissibile — comprese, dice la circolare al punto 6.1, le ristrutturazioni dell'unità produttiva e gli interventi di nuova costruzione;
- consulenze specialistiche: massimo 5%;
- capitale circolante: massimo 20% (materie prime, semilavorati, materiali di consumo e merci; servizi; godimento di beni di terzi) — e le FAQ chiariscono che i costi del personale non ci rientrano;
- acquisto dell'immobile: massimo 40%, e solo con quattro condizioni insieme — società fra 36 e 60 mesi, settore turistico, spesa sostenuta dopo la presentazione della domanda, e l'acquisto dentro un progetto di nuovo impianto, ampliamento, diversificazione o trasformazione radicale.
Una regola trasversale che vale più di tutte: la circolare al punto 6.1 ammette le spese «sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda» (o dalla data di costituzione, se la domanda la presentano persone fisiche). Chi compra i macchinari prima di presentare, quei macchinari non li porta dentro.
E quello che non entra comunque
Le FAQ ufficiali hanno un elenco secco, e dentro ci sono le voci che fanno più danni perché sembrano normali:
«Non sono ammesse le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, imposte e tasse, beni o servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con la Società acquirente.»
Tre cose da leggere con attenzione: sostituire un macchinario con uno uguale non è un investimento ammissibile (serve un salto, non un ricambio); l'usato non entra mai, nemmeno comprato dopo la domanda; e il «chiavi in mano» — cioè il fornitore unico che consegna tutto pronto — è escluso in blocco, per quanto comodo sia.
E poi c'è la trappola peggiore di tutte, che vale per le imprese fino a 36 mesi:
«sono altresì non ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l'intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo.»
Un acconto versato a un fornitore prima di presentare non brucia l'acconto: brucia tutta la fornitura, saldo compreso. È il tipo di errore che si fa con le migliori intenzioni — bloccare il macchinario prima che aumenti di prezzo — e che si scopre in rendicontazione.
Ultima, piccola e decisiva: le spese vanno pagate dal conto dell'impresa. Le FAQ: «sono ammissibili le spese sostenute attraverso il c/c aziendale ai fini della tracciabilità dei pagamenti», e alla domanda se valga il conto personale dei soci la risposta è no.
Il mio settore è ammesso?
L'elenco ufficiale è corto e si legge in trenta secondi. Sono ammessi i progetti nei settori:
- produzione di beni nell'industria, nell'artigianato e nella trasformazione dei prodotti agricoli, inclusa l'innovazione sociale;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, e quelle per migliorare ricettività e accoglienza.
Non sono ammesse le iniziative riconducibili a: produzione primaria dei prodotti agricoli; settore carboniero (per gli aiuti alla chiusura di miniere non competitive, decisione 2010/787/UE); attività connesse all'esportazione verso i Paesi membri dell'UE.
Due pagine ufficiali, due elenchi diversi
Qui va segnalata una cosa che un fact-check trova subito, e che è meglio dire noi. L'elenco qui sopra è quello della pagina «Settori ammessi». Ma le FAQ ufficiali della stessa misura, alla domanda «Quali settori sono esclusi?», ne danno uno diverso:
«Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. Sono inoltre escluse le attività connesse all'esportazione.»
Due differenze, e nessuna delle due è un dettaglio: le FAQ aggiungono pesca e acquacoltura, che nella pagina dei settori non compaiono; e parlano di «attività connesse all'esportazione» senza limitarle ai Paesi dell'Unione, mentre la pagina dei settori scrive «verso i Paesi membri dell'UE».
In pratica: se la tua attività è nella pesca o nell'acquacoltura, considerati fuori e chiedi conferma prima di lavorare a una domanda — la versione più restrittiva è quella che poi viene applicata, perché viene dalla disciplina europea. Vale anche qui la distinzione che conta: la trasformazione dei prodotti della pesca è un'altra cosa dalla pesca.
Letto sulle attività che i lettori chiedono davvero: un centro estetico, una palestra, una lavanderia, un'agenzia di servizi stanno nei servizi; una carrozzeria e una pasticceria nell'artigianato; un caseificio e una distilleria nella trasformazione di prodotti agricoli; un supermercato nel commercio; un bed & breakfast nel turismo. La linea che taglia davvero è un'altra, e passa in mezzo all'agricoltura: chi coltiva o alleva è escluso, chi trasforma è dentro.
Sul franchising le fonti ufficiali non dicono nulla di specifico: non c'è né un divieto né un'ammissione esplicita. Significa che vale la regola generale — conta il settore dell'attività e la natura delle spese, non il fatto che l'insegna sia di qualcun altro — ma il contratto di affiliazione e le spese che ne derivano (fee d'ingresso, royalty) vanno guardati voce per voce contro l'elenco delle spese ammissibili, dove non compaiono.
Quando si paga la prima rata
È la domanda più pratica di tutte e la risposta non è su nessuna pagina riassuntiva: sta nella circolare, al punto 7.6, in una frase che va letta due volte.
«I finanziamenti agevolati […] sono rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella dall'erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso […] e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento»
Il meccanismo, sciolto: si guardano le due scadenze fisse (31 maggio e 30 novembre) che vengono dopo l'ultima erogazione, si prende la seconda, e da lì si contano sei mesi.
Il conto, fatto da noi su un esempio — non è una frase della fonte, è aritmetica: se l'ultima erogazione arriva il 10 gennaio 2027, le due scadenze successive sono il 31 maggio 2027 (prima) e il 30 novembre 2027 (seconda); più sei mesi, la prima rata cade il 31 maggio 2028. Cioè circa sedici mesi dopo l'arrivo dei soldi. Con un'ultima erogazione a giugno il margine si allunga ancora.
Due avvertenze, però. La frase si chiude con «e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento»: il contratto che si firma è il documento che fa fede, e va letto. E sul ritardo la circolare non scherza: su una rata non pagata decorre, senza bisogno di messa in mora, un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti; e fra le cause di revoca c'è il caso dell'impresa che «non rimborsi una rata del finanziamento agevolato concesso per oltre un anno».
Due cose che si scoprono tardi
La garanzia, se chiedi l'anticipo. Il finanziamento in sé non chiede garanzie reali, ma per ottenere l'erogazione in anticipazione serve una fideiussione «di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta», sullo schema messo a disposizione dal gestore. Quanto costa una fideiussione, e chi la rilascia a un'impresa appena nata, è una voce di costo che nel business plan spesso non c'è. Ne abbiamo scritto in fideiussione nei bandi.
Il cumulo è possibile, ma non sulle stesse spese. Le FAQ: «Sì, nel rispetto dei limiti previsti dal GBER. Resta inteso che le spese oggetto del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni potranno essere oggetto di ulteriori aiuti solo per la parte non coperta dalle agevolazioni a valere sulla presente misura». La regola generale è spiegata in cumulo degli aiuti di Stato.
ON, Autoimpiego o Resto al Sud 2.0
Sono tre misure diverse che la stessa persona può confondere, perché parlano tutte a chi apre un'attività. La differenza che decide è spesso una sola:
- ON copre tutta Italia, pretende la forma societaria, e oggi dà solo prestito a tasso zero (fino al 90%, dieci anni). Non ha requisiti di condizione lavorativa: puoi avere un lavoro.
- Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 danno fondo perduto, ammettono ditta individuale, lavoro autonomo e libera professione, ma chiedono di essere under 35 e in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione (o working poor). E valgono su metà Italia ciascuna.
Chi ha i requisiti per più di una misura di solito non deve scegliere a caso: il fondo perduto di Autoimpiego vale più di un prestito di pari importo, ma i suoi tetti sono molto più bassi (programma massimo 200.000 euro contro 1,5 milioni) e le spese ammissibili più strette. Il confronto su un caso concreto si fa con i numeri in mano, e le schede qui sotto portano quelli aggiornati.
Una cosa da sapere sulle guide che leggi (compresa questa)
Questa misura esiste dal 2021 e nel frattempo è cambiata: il nome (era «Nuove Imprese a Tasso Zero»), la piattaforma — i dati sono migrati l'11 dicembre 2025, e chi aveva una domanda in compilazione deve seguire una procedura specifica per ritrovarla — e dal 1° luglio 2026 la forma dell'aiuto. Molte pagine in circolazione descrivono ancora il «mix di fondo perduto e tasso zero», e non è malafede: lo scrive ancora, due paragrafi sotto l'avviso, la stessa pagina di Invitalia.
Il modo di non sbagliare è sempre lo stesso: la data in cima alla pagina e la fonte sotto ogni numero. Questo articolo è aggiornato al 17 ottobre 2026 e ogni cifra qui sopra viene dalla pagina Invitalia della misura, dalle sue FAQ ufficiali o dalla Circolare 117378 dell'8 aprile 2021. Dove la fonte non dice, c'è scritto che non dice.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale o fiscale. Prima di impegnare una spesa verifica il testo in vigore sulla pagina ufficiale della misura.
Aggiornato al 17 ottobre 2026.
Come stanno oggi
Lo stato qui sotto non è scritto a mano in questo articolo: arriva dalle schede delle tre misure, che rileggiamo ogni notte sulla pagina ufficiale dell'ente.
