Cumulo di Aiuti di Stato: quando puoi sommare più bandi
Le regole per finanziare lo stesso progetto con più misure agevolate senza superare i massimali
In sintesi
- →Costi ammissibili diversi nello stesso progetto → cumulo generalmente libero.
- →Stessi costi ammissibili → la somma degli aiuti non può superare l'intensità massima prevista per quella categoria di investimento.
- →Il de minimis può cumularsi con altro de minimis fino al plafond di €300.000 su tre anni mobili, ma non con un aiuto di Stato sugli stessi costi oltre l'intensità massima applicabile.
- →Fa eccezione il de minimis non imputabile a costi ammissibili specifici (tipicamente garanzie, contributi in conto interessi, aiuti al funzionamento): questo è cumulabile con aiuti in esenzione o notificati senza il vincolo di intensità.
- →Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è lo strumento con cui si verifica in pratica il rispetto di questi limiti.
Perché il cumulo non è mai automatico
Molte imprese, dopo aver scoperto due o tre bandi compatibili con lo stesso investimento, si chiedono se possano presentarli tutti e sommare i contributi. La risposta breve è: dipende, e le regole non sono opinabili — sono scritte nei regolamenti europei sugli aiuti di Stato e nelle singole misure nazionali o regionali.
Il principio di fondo è semplice: l'Unione Europea non vieta il cumulo in sé, ma vieta che la somma degli aiuti pubblici ricevuti sulla stessa spesa superi l'intensità di aiuto massima che sarebbe consentita se quella spesa fosse finanziata da una sola misura. In altre parole, non puoi ottenere per la stessa voce di costo più di quanto la normativa permetterebbe con un unico aiuto.
Costi ammissibili diversi vs stessi costi ammissibili
Il primo passo per capire se un cumulo è ammesso è distinguere due situazioni molto diverse tra loro:
Costi ammissibili identificabili e diversi.Se un progetto complessivo prevede, ad esempio, l'acquisto di un macchinario (finanziabile con la Nuova Sabatini) e, separatamente, un percorso di formazione del personale per utilizzarlo (finanziabile con Fondimpresa), si tratta di due voci di spesa distinte e identificabili. In questo caso il cumulo tra le due misure è generalmente ammesso senza calcoli complessi, perché ciascun aiuto insiste su costi diversi.
Stessi costi ammissibili, anche solo in parte.Se invece due misure finanziano la stessa identica voce di spesa — ad esempio due contributi a fondo perduto entrambi calcolati sull'acquisto dello stesso macchinario — allora si applica la regola del cumulo in senso stretto: la somma delle intensità di aiuto (espresse in percentuale della spesa ammissibile, o in Equivalente Sovvenzione Lordo) non può superare il massimale previsto dal GBER per quella categoria di investimento, dimensione d'impresa e localizzazione geografica.
Le regole specifiche di GBER e de minimis
L'art. 8 del Regolamento GBER(Reg. UE 651/2014) disciplina esplicitamente il cumulo: un aiuto esentato ai sensi del GBER può cumularsi con qualsiasi altro aiuto di Stato — sia esso in regime GBER, notificato singolarmente, o de minimis — a condizione che le misure riguardino costi ammissibili identificabili separatamente, oppure, se si sovrappongono sugli stessi costi, che la somma non superi l'intensità di aiuto più elevata applicabile a quell'aiuto secondo il regolamento.
Il Regolamento de minimis(Reg. UE 2023/2831), all'art. 5, prevede una regola speculare: gli aiuti de minimis possono cumularsi tra loro fino al plafond complessivo di €300.000 su un periodo mobile di tre anni per "impresa unica", ma non possono cumularsi con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibilise la somma supererebbe l'intensità di aiuto massima prevista dal GBER (o da una decisione della Commissione) per quel tipo di investimento.
Un caso pratico: un'impresa che riceve una garanzia gratuita dal Fondo di Garanzia PMI (che tecnicamente è anch'esso un aiuto, calcolato come Equivalente Sovvenzione Lordo) e, sullo stesso finanziamento, un contributo a fondo perduto regionale in regime de minimis, deve verificare che la somma dei due non superi l'intensità massima ammessa per quell'operazione — non è sufficiente che il singolo aiuto de minimis resti sotto i €300.000.
Come verificare in pratica se un cumulo è possibile
- ✓Identifica con precisione le voci di spesa finanziate da ciascuna misura: se non coincidono, il rischio di cumulo eccessivo è minimo.
- ✓Se le voci coincidono anche solo parzialmente, calcola la somma delle intensità di aiuto (in % o in euro) e confrontala con il massimale GBER per quella categoria di investimento.
- ✓Verifica la posizione dell'impresa (e delle imprese collegate, secondo la nozione di "impresa unica") sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prima di presentare una nuova domanda.
- ✓In caso di dubbio su misure complesse o di importo elevato, fai verificare il piano di cumulo a un consulente prima di presentare le domande, non dopo averle già ottenute.
Domande frequenti
Posso finanziare lo stesso investimento con due bandi diversi?
Dipende dai costi ammissibili. Se i due bandi finanziano voci di spesa diverse all'interno dello stesso progetto (es. uno le macchine, l'altro la formazione del personale), il cumulo è generalmente semplice. Se invece finanziano le stesse identiche voci di spesa, la somma degli aiuti non può superare l'intensità massima di aiuto prevista per quella categoria.
De minimis e GBER si possono cumulare sugli stessi costi?
Sì, ma con un limite preciso: l'art. 5 del Regolamento de minimis (UE 2023/2831) vieta il cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili se la somma supera l'intensità di aiuto massima consentita dal GBER (o da una decisione della Commissione) per quel tipo di investimento.
Il Fondo di Garanzia PMI conta ai fini del cumulo?
Sì: anche una garanzia pubblica gratuita, come il Fondo di Garanzia PMI, costituisce un aiuto di Stato (il suo equivalente sovvenzione lordo, ESL, viene calcolato e registrato nel RNA) e va quindi considerata nel calcolo del cumulo con altre misure sugli stessi costi.
Chi verifica il rispetto delle regole di cumulo?
Formalmente è l'impresa beneficiaria a doverlo dichiarare e garantire, tramite le dichiarazioni richieste in fase di domanda. Nella pratica, l'ente erogatore incrocia i dati con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima di concedere un nuovo aiuto, ed eventuali cumuli irregolari possono portare alla revoca totale o parziale dell'aiuto concesso per ultimo.
