Startup & Innovazione

Startup Innovativa vs PMI Innovativa: requisiti e differenze

Due status giuridici distinti, con benefici e limiti diversi: quale serve alla tua impresa

Ti Agevoliamo·20 Gennaio 2025·9 min di lettura
Startup Innovativa vs PMI Innovativa: requisiti e differenze

In sintesi

  • La startup innovativa (D.L. 179/2012) è riservata a società di capitali costituite da non più di 60 mesi, con almeno 1 dei 3 requisiti di innovazione.
  • Dalla Legge 193/2024 la permanenza ordinaria nella sezione speciale è di 3 anni, prorogabile fino a 5 solo con specifici requisiti di crescita e fino a 9 in fase di scale-up.
  • Sempre dal 2024, la startup innovativa deve rientrare nella definizione europea di PMI e non può svolgere in prevalenza attività di agenzia o consulenza.
  • La PMI innovativa (D.L. 3/2015) non ha limiti di età, ma richiede il rispetto dei parametri dimensionali di PMI, un bilancio certificato e almeno 2 dei 3 requisiti di innovazione.
  • Entrambe si iscrivono in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ma con requisiti e alcuni benefici diversi.
  • Una startup che perde i requisiti può, se ne ha i presupposti, transitare verso lo status di PMI innovativa.

Due status giuridici distinti, non sinonimi

Nel linguaggio comune, "startup" e "impresa innovativa" vengono spesso usati come sinonimi. Nella normativa italiana, invece, sono due status giuridici distinti, con basi normative, requisiti e platee di imprese diverse: la startup innovativa, introdotta dal D.L. 179/2012, e la PMI innovativa, introdotta successivamente dal D.L. 3/2015. Molti bandi del nostro catalogo richiedono esplicitamente uno dei due status: sapere quale possiede la propria impresa (o quale conviene acquisire) è essenziale per non escludersi da un'opportunità o, al contrario, per non presentare domanda a un bando a cui non si è ammissibili.

La startup innovativa: i requisiti principali

  • Società di capitali (anche cooperativa), di diritto italiano o UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia
  • Costituita da non più di 60 mesi
  • Rientra nella definizione europea di micro, piccola o media impresa (requisito introdotto dalla Legge 193/2024): nel calcolo vanno considerate anche le imprese associate e collegate, quindi le startup partecipate o controllate da grandi imprese non sono ammissibili
  • Non quotata su un mercato regolamentato
  • Non costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda/ramo d'azienda
  • Oggetto sociale prevalente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e non svolge attività prevalente di agenzia o di consulenza (esclusione introdotta dalla Legge 193/2024: restano fuori, tra gli altri, i codici ATECO 70.2 e 74.99)
  • Non distribuisce (e non ha distribuito) utili
  • Possiede almeno 1 dei 3 requisiti di innovazione: spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore della produzione; oppure impiego di personale qualificato (dottorato/dottorandi o laurea magistrale) in soglie minime; oppure titolarità, anche come licenziataria, di almeno un brevetto o di un software registrato

Le startup innovative si iscrivono in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e godono di deroghe al diritto societario ordinario, incentivi fiscali per chi investe nel loro capitale di rischio, accesso semplificato al Fondo di Garanzia PMI e regole più flessibili sui rapporti di lavoro.

La PMI innovativa: i requisiti principali

  • Rientra nella definizione di PMI secondo la Raccomandazione UE 2003/361/CE (vedi il nostro approfondimento dedicato)
  • Nessun limite di età dalla costituzione
  • Residente in Italia o in un altro Stato UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia
  • Bilancio certificato da un revisore contabile o da una società di revisione, anche volontariamente
  • Non è iscritta come startup innovativa o come incubatore certificato
  • Possiede almeno 2 dei 3 requisiti di innovazione: spese in R&S pari ad almeno il 3% del maggiore tra costo e valore della produzione; personale qualificato in soglie minime (dottorato/dottorandi o laurea magistrale); titolarità di almeno un brevetto o software registrato

Le differenze in pratica

AspettoStartup InnovativaPMI Innovativa
Base normativaD.L. 179/2012, come modificato dalla L. 193/2024D.L. 3/2015
Limite di etàCostituita da non più di 60 mesiNessun limite
Durata dello status3 anni, fino a 5 con requisiti di crescita, fino a 9 in scale-upNessun termine, finché permangono i requisiti
DimensioneDeve rientrare nella definizione UE di PMI, oltre al tetto sul valore della produzioneDeve rientrare nella definizione UE di PMI
Attività di agenzia e consulenzaNon può essere l'attività prevalenteNessuna esclusione specifica
Requisiti di innovazioneAlmeno 1 su 3Almeno 2 su 3
Bilancio certificatoNon richiestoRichiesto
Distribuzione utiliNon consentitaConsentita

Cosa succede quando una startup "cresce"

Il momento critico oggi non è più il quinto anno, ma il terzo. Alla scadenza dei 3 anni di permanenza ordinaria l'impresa deve dimostrare almeno uno dei requisiti di crescita previsti dalla riforma per proseguire fino al quinto anno; la relativa dichiarazione va presentata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo esercizio e comunque entro il 31 luglio. In mancanza, la Camera di Commercio procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale. Lo status decade comunque al venir meno di uno degli altri requisiti o al superamento dei 60 mesi dalla costituzione.

Se nel frattempo l'impresa rispetta i parametri dimensionali di PMI e possiede almeno 2 dei 3 requisiti di innovazione richiesti, può richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle PMI innovative, continuando così ad avere accesso a un pacchetto di agevolazioni pensate per le imprese a vocazione innovativa, pur avendo superato la fase di startup vera e propria. Questo passaggio è oggi espressamente previsto dall'art. 29 della Legge 193/2024.

Domande frequenti

Quanto dura davvero lo status di startup innovativa?

Dopo la riforma della Legge 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024, la permanenza ordinaria nella sezione speciale è di 3 anni dall'iscrizione, non più 5. Per restare oltre il terzo anno, fino a un massimo di 5 anni complessivi, serve almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-bis: spese in R&S portate al 25% del maggiore tra costo e valore della produzione; un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; un incremento di ricavi o occupati superiore al 50% dal secondo al terzo anno; una riserva patrimoniale superiore a €50.000 costituita da investitori qualificati; oppure l'ottenimento di almeno un brevetto. Oltre il quinto anno sono possibili due ulteriori proroghe biennali (fino a 9 anni) in fase di scale-up, con condizioni più stringenti: aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR superiore a €1 milione oppure incremento dei ricavi superiore al 100% annuo. La dichiarazione di conferma dei requisiti va presentata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo anno e comunque entro il 31 luglio: in mancanza la Camera di Commercio procede alla cancellazione d'ufficio.

Il limite dei 60 mesi dalla costituzione esiste ancora?

Sì. Il requisito di iscrizione che richiede una società costituita da non più di 60 mesi resta in vigore ed è distinto dalla durata della permanenza. Attenzione a un caso spesso trascurato: chi si iscrive alla sezione speciale a distanza di due o più anni dalla costituzione decade comunque allo scadere dei 60 mesi dalla costituzione, e le proroghe previste dai commi 2-bis e 2-ter non gli sono applicabili.

Una PMI innovativa può avere qualsiasi età?

Sì, questa è una delle differenze principali: mentre la startup innovativa ha una permanenza a termine (3 anni, prorogabili fino a 5 e in fase di scale-up fino a 9) e comunque il limite dei 60 mesi dalla costituzione, la PMI innovativa non ha alcun limite di età. Può quindi trattarsi di un'impresa consolidata da molti anni, purché rispetti i requisiti dimensionali di PMI e i criteri di innovazione richiesti.

Quanti requisiti di innovazione servono per ciascuno status?

Per la startup innovativa basta possederne almeno uno dei tre (spesa in R&S, personale qualificato, titolarità di brevetti/software). Per la PMI innovativa, invece, ne servono almeno due su tre, oltre a un bilancio certificato da un revisore — requisito non richiesto alla startup innovativa.

Entrambi gli status danno accesso agli stessi bandi?

No, non sempre: alcuni bandi (come Smart&Start Italia) sono riservati specificamente alle startup innovative, mentre altri richiedono lo status di PMI innovativa o, più semplicemente, di PMI secondo la definizione europea. Verifica sempre i requisiti specifici della singola misura prima di escludere o dare per scontata l'ammissibilità.

Nota: questo articolo ha scopo informativo generale e non costituisce consulenza legale personalizzata. Soglie e requisiti numerici possono essere aggiornati da interventi normativi successivi: verifica sempre i testi vigenti prima di presentare domanda di iscrizione.
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