Normativa

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): come funziona

Cos'è, chi lo consulta e perché una verifica sbagliata può far respingere la tua domanda

Ti Agevoliamo·22 Luglio 2026·8 min di lettura
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): come funziona

In sintesi

  • Il RNA (disciplinato dall'art. 52 L. 234/2012) è la banca dati in cui l'Italia registra gli aiuti di Stato e de minimis, esclusi i settori agricolo e pesca, che usano i registri SIAN e SIPA.
  • È gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e consultato dagli enti erogatori prima di ogni nuova concessione.
  • Serve a verificare due cose: il plafond de minimis residuo e l'eventuale pendenza di ordini di recupero per aiuti illegali (clausola Deggendorf).
  • Una posizione RNA irregolare è una delle cause più comuni di rigetto o revoca di un finanziamento.

Cos'è il RNA e perché esiste

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)è la banca dati che l'art. 52 della Legge 234/2012 ha disciplinato e denominato (la banca dati preesisteva, istituita dalla L. 57/2001), con cui l'Italia adempie agli obblighi di trasparenza e monitoraggio previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. In pratica, ogni volta che un ente pubblico — Stato, Regione, Camera di Commercio, ente in-house — concede un aiuto a un'impresa, quell aiuto viene registrato nel RNA, qualunque sia il regime giuridico (GBER, de minimis, aiuto individuale notificato).

Con un'eccezione importante da conoscere: gli aiuti dei settori agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura non sono nel RNA, ma nei registri dedicati SIAN (agricolo) e SIPA(pesca), de minimis di settore compreso. Chi gestisce un'impresa agricola o della pesca deve quindi guardare al registro giusto. L'unica informazione presente nel RNA per tutti i settori è l'elenco Deggendorf.

Il registro è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Non è del tutto chiuso all'impresa: esiste una sezione Trasparenza pubblica, consultabile da chiunque senza autenticazione, in cui sono pubblicati gli aiuti individuali sopra determinate soglie, le misure e l'elenco Deggendorf. Sono invece riservate ai soggetti concedenti le visure ufficiali (Visura Aiuti, Visura De Minimis, Visura Deggendorf).

Le due verifiche che contano per un'impresa

Prima di concedere un nuovo aiuto, l'ente erogatore è tenuto a consultare il RNA per due verifiche distinte:

Il plafond de minimis residuo.Il registro traccia tutti gli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa (e dalle imprese a essa collegate, secondo la nozione di "impresa unica"), permettendo di verificare se c'è ancora capienza rispetto al massimale di €300.000 previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831. Attenzione al criterio temporale: con il regolamento in vigore dal 2024 il periodo di riferimento non è più "tre esercizi finanziari", ma un periodo mobile di tre anni, calcolato a ritroso dalla data di ciascuna nuova concessione. Non c'è più alcun azzeramento del conteggio al cambio di esercizio.

La cosiddetta clausola "Deggendorf". Prende il nome da una sentenza della Corte di Giustizia UE del 1997 e impone che un'impresa soggetta a un ordine di recupero pendente — cioè che deve ancora restituire un aiuto dichiarato illegale o incompatibile dalla Commissione Europea — non possa ricevere nuovi aiuti pubblici finché non ha regolarizzato la propria posizione. Il RNA è lo strumento con cui questa verifica viene effettuata in modo sistematico su tutto il territorio nazionale.

Cosa succede se la verifica va male

Le conseguenze di una posizione RNA irregolare dipendono dal momento in cui il problema emerge:

  • Se emerge in fase di istruttoria, prima della concessione, la domanda viene semplicemente respinta o l'importo concesso viene ridotto per rientrare nel plafond disponibile.
  • Se emerge dopo l'erogazione — ad esempio a seguito di un controllo successivo — l'ente può disporre la revoca totale o parziale dell'aiuto già incassato, con obbligo di restituzione e interessi.
  • Un ordine di recupero Deggendorf pendente blocca l'accesso a qualunque nuovo aiuto, non solo a quello specifico bando, finché non si restituisce l'aiuto contestato.

Per questo motivo, prima di presentare domanda a un bando — specie se in regime de minimis, o se l'impresa fa parte di un gruppo con più società collegate — è buona norma far verificare la posizione RNA in anticipo, non affidarsi solo alla dichiarazione resa in autocertificazione nel modulo di domanda.

Domande frequenti

Chi consulta il RNA, l'impresa o l'ente che concede il bando?

Formalmente è l'ente concedente (o l'amministrazione titolare del bando) a dover interrogare il RNA prima di erogare un aiuto, per verificare la posizione dell'impresa. Nella pratica, anche l'impresa e il suo consulente possono e dovrebbero far verificare preventivamente la propria posizione, per evitare di scoprire un problema solo dopo aver presentato domanda.

Cosa succede se il RNA rileva un aiuto irregolare pregresso?

Se un'impresa è soggetta a un ordine di recupero pendente per un aiuto dichiarato illegale o incompatibile dalla Commissione Europea (la cosiddetta clausola "Deggendorf"), non può ricevere nuovi aiuti finché non ha restituito quello contestato. Anche un semplice superamento del plafond de minimis, se non correttamente monitorato, può portare al rigetto della domanda o alla revoca dell'aiuto già concesso.

Il RNA riguarda solo il de minimis o anche il GBER?

Riguarda entrambi. Nel RNA vengono registrati sia gli aiuti in regime de minimis (per il calcolo del plafond) sia gli aiuti in esenzione GBER, oltre agli aiuti individuali notificati. Fanno eccezione i settori agricolo, forestale e della pesca e acquacoltura, monitorati nei registri dedicati SIAN e SIPA anziché nel RNA.

Un'impresa può consultare autonomamente la propria posizione?

In parte sì. Le visure ufficiali (Visura Aiuti, De Minimis, Deggendorf) sono rilasciate solo ai soggetti concedenti, ma esiste una sezione Trasparenza pubblica su rna.gov.it, consultabile da chiunque senza autenticazione, dove l'impresa può cercare per denominazione o codice fiscale gli aiuti individuali pubblicati sopra le soglie di legge. Per una verifica completa del plafond de minimis, però, conviene comunque appoggiarsi all'ente erogatore o a un consulente.

Nota: questo articolo ha scopo informativo generale e non costituisce consulenza legale o fiscale personalizzata. Per verifiche puntuali sulla propria posizione, consulta rna.gov.it o rivolgiti a un consulente autorizzato.
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